Una contribuente veniva assoggettata a sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro per aver posto in essere una serie di operazioni immobiliari, in particolare la vendita di una particella edificiale a una società svizzera con soci non identificabili al fine di sottrarre il bene alla procedura esecutiva promossa dall'Agenzia delle Entrate per imposte sui redditi.
Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, e la ricorrente ricorreva in Cassazione, ritenuto parzialmente fondato.
La diminuzione causata dall'atto realizzato deve comportare una riduzione significativa delle garanzia, da in relazione sia al credito che al patrimonio del contribuente, e concretizzare il rischio che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del debitore.
Parole chiave: sequestro preventivo - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - presupposti
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 25-6-2016
Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
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